La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, e' prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente. Conseguentemente e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra.

Testo vigente dal 10 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1005~artunico · fonte del testo

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