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[1]Sono prorogate, a partire dal 5 aprile 1941-XIX, e fino al 30 giugno 1943-XXI, le agevolazioni fiscali previste dai Regi decreti-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, e 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, a favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e di quella della Sardegna.
[2]Fino alla stessa data la concessione delle agevolazioni suindicate e' estesa all'industria estrattiva delle ligniti nazionali.
Testo in vigore dal 21 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
