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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]A modificazione di quanto e' stabilito dalla legge 20 aprile 1933, n. 539, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, e' prorogato al 30 giugno 1936.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 7 giugno 1934 - Anno XII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini

[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 23 giugno 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;931~art1 · fonte del testo

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