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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Ferme restando le disposizioni vigenti, il Governo del Re, intesi gl'Istituti di emissione e la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' degli operai fissera' le norme per assicurare sino a tutto il 30 giugno 1905 il cambio, a presentazione, presso le Casse dei rispettivi Istituti dei biglietti delle cessate Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana, e Banca Toscana di Credito, e dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
[7]Con particolari disposizioni verra' pure assicurato fino al 30 giugno 1905, il cambio dei biglietti da lire 25 passati a debito dello Stato.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1904.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1904 al 16 luglio 1905
