Art. 6 — Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2004 al 9 ottobre 2010. 249 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, e' autorizzata la spesa di euro 556.788 per l'anno 2004 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2004aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 207. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 207. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2004-06-24;160~art6 · fonte del testo
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