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Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 e' disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1991 al 22 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;104~art2 · fonte del testo

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