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La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di economicita' del servizio. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

Testo in vigore dal 4 aprile 1991 al 22 giugno 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;104~art1 · fonte del testo

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