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[1]In conseguenza della mancata proroga della facolta' di applicare dazi extra tariffa e sempre quando non sia diversamente stabilito in apposite clausole dei contratti in corso all'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzata la revisione dei contratti medesimi nei Comuni che abbiano data in appalto la riscossione del dazio e che, nella determinazione del canone o dell'introito minimo garantito dall'appaltatore ad aggio, abbiano conglobato il gettito dei dazi in tariffa e quello dovuto all'aumento del quarto col gettito dei dazi extra tariffa.
[2]Per la definizione delle eventuali controversie sara' adottata la procedura richiamata all'art. 6 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
