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Sono prorogate per un periodo di 5 anni, a partire dal 1° gennaio 1929, le disposizioni contenute negli articoli 7 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, limitatamente alla parte riguardante la facolta' dei Comuni di aumentare sino ad un quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
