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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facolta', concessa al Ministro per l'aeronautica con l'articolo 119, capoverso delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della Regia aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilita' di bilancio ed alle esigenze di servizio.
[9]La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1942-XXI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 9 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
