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[1]Sono estese alle opere contemplate dagli articoli 51 lettera c) e 56 della legge 31 marzo 1904, n. 140, le disposizioni dell'art. 47 della legge medesima.
[2]Parimenti sono estese alle opere contemplate dagli articoli 49 e 51 lettere a) e b) e 54 le disposizioni della seconda parte dell'art. 47 sopradetto.
Testo in vigore dal 12 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
