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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, e' prorogata fino al 30 giugno 1910.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1209.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Sonnino - Bettolo - Spingardi - Scialoja - Di Sant'Onofrio - Daneo - Arlotta - Salandra - Rubini - Luzzatti - Guicciardini.
[11]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
