Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.

Testo vigente dal 31 luglio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-06-15;531~art1 · fonte del testo

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