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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2014, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, con le quali furono elevati fino al 31 dicembre 1942-XXI i limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato, anche nei casi in cui agisca per conto di altre Amministrazioni, e' prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
