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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le Societa' cooperative in ferma anonima, legalmente costituite prima della promulgazione della presente legge, si presumono tacitamente prorogate per un periodo di tempo eguale a quello originariamente stabilito, qualora la proroga stessa non sia esplicitamente esclusa dagli statuti.
[7]Le assemblee dei soci hanno sempre facolta' di deliberare lo scioglimento delle Societa' nelle forme e con le maggioranze stabilite nei rispettivi statuti.
[8]I soci i quali, al termine della durata statutaria della Societa', non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere a norma di legge, entro quindici giorni da quello in cui si compie la durata predetta.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]ORLANDO.
[13]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 12 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
