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[1]VITTORIO EMAXUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La durata del primo concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura, bandito con decreto dei Capo del Governo 7 febbraio 1930, in attuazione del. R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, convertito in legge con la legge 30 maggio 1930, numero 756, e' prorogata di due anni.
[8]Lo stanziamento della somma di otto milioni, autorizzato con il predetto decreto-legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il pagamento dei premi dei quali il concorso e' dotato, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'esercizio finanziario 1935-36.
[9]I concorrenti gia' regolarmente iscritti al concorso e successivamente ritiratisi, potranno esservi riammessi in seguito a domanda, da presentarsi alla competente Commissione provinciale per la propaganda granaria entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
[10]Con decreto del Capo del Governo saranno stabilite, in dipendenza della proroga di cui sopra, le occorrenti disposizioni, ad integrazione di quelle contenute nel suddetto decreto 7 febbraio 1930.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 6 aprile 1933 - Anno XI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Jung - Acerbo.
[15]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 9 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
