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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]La classifica attribuita dagli Enti provinciali per il turismo, agli alberghi, alle pensioni ed alle locande del Regno a' sensi del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2651, nonche' del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, ha efficacia fino a 180 giorni dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 novembre 1941-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI - RICCI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
