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E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi dall'Ente, nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1966-08-06;640~artunico · fonte del testo

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