Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il beneficio previsto dal R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, per i recipienti di ferro (bidoni e tamburi) gia' utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili, inservibili all'uso proprio, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciami e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 centimetri, e' ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, dal 15 giugno 1940-XVIII al 15 giugno 1942.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL - RICCARDI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
