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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le costruzioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 24 marzo 1941-XIX, ma entro il 24 marzo 1944-XXII, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 25 marzo 1941-XIX.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1941-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI -DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli GRANDI
Testo in vigore dal 27 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
