Art. 3
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[1]Dal giorno dell'attuazione del Codice penale sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e l'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice. Dalla stessa data spettano alla cognizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato i delitti preveduti nel libri II, titolo I, del Codice penale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 giugno 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Rocco - Gazzera.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
