Art. 2
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Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed e' attribuita altresi' al Governo del Re la facolta' di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico.
Testo in vigore dal 13 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
