Art. 1
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Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, continuera' a funzionare fino al 31 dicembre 1936, con le norme stabilite dalla legge predetta e dai provvedimenti emanati per la sua attuazione nel Regno e nelle Colonie. Tuttavia le attribuzioni del Ministro per la guerra stabilite dal primo capoverso dell'art. 7 della legge predetta e dai provvedimenti suindicati sono conferite al Capo del Governo Primo Ministro. Nulla e' innovato circa le attribuzioni dello stesso Ministro per la guerra e dei Comandi dipendenti per quanto concerne l'ordine di procedere nonche' la esecuzione e la revisione delle sentenze, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo della richiesta e dell'autorizzazione a procedere nei casi previsti dalla legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
