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E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 15 settembre 1956 al 13 agosto 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1037~artunico · fonte del testo

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