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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Nei casi in cui la comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori delle imposte dirette per il decennio 1943-1952 o per il quinquennio 1943-1947, e ai ricevitori provinciali per il decennio 1943-1952, ai sensi della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, sia stata effettuata dopo il termine del 31 agosto 1941-XIX, previsto dalla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 803, la notifica dell'accettazione da parte degli interessati va fatta entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
