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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Martelli - Ciano.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 25 luglio 1929 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1224~art1 · fonte del testo

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