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L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' sostituito dal seguente: "Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei biglietti di Stato, da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari valore". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 febbraio 1957, n. 23

1

La L. 5 febbraio 1957, n. 23 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' prorogato al 31 dicembre 1957". Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che la modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1957.

Testo in vigore dal 8 marzo 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1957

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1954 al 8 marzo 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 febbraio 1957, n. 23

    La L. 5 febbraio 1957, n. 23 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' prorogato al 31 dicembre 1957". Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che la modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1957.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1048~art1 · fonte del testo

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