Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli stabilimenti industriali, che beneficeranno dei cennati contributi, saranno tenuti a corrispondere al comune di Bolzano il due per cento dell'importo dei contributi medesimi, per la costituzione di un fondo per lavori di sistemazione e di impianto di servizi pubblici nella zona industriale.
[2]Nulla e' innovato alle norme per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, stabilite con R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 604, e col decreto del Capo del Governo del 4 giugno 1935-XIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 166, del 1° luglio 1935-XIII.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 9 -novembre 1940-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - GORLA
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
