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[1]E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII, il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, numero 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 604, per la concessione delle agevolazioni in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgano e si amplino o si trasformino nel territorio del comune di Bolzano.
[2]Per la concessione, agli stabilimenti predetti, dei contributi di cui all'art. 5 del citato Regio decreto-legge, e' autorizzata la spesa di quindici milioni, da stanziare in quote annuali di tre milioni negli esercizi dal 1940-41 al 1944-45.
[3]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
