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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della citta' di Bologna, determinato in anni dodici dalla pubblicazione della legge 11 aprile 1889, n. 6020 (serie 3ª) e successivamente protratto fino al 23 aprile 1907 colla legge 29 giugno 1902, n. 256, e' prorogato di altri sei anni con effetto retroattivo al 23 aprile 1907.
[7]Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potra' continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]GIOLITTI.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
