Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purche' gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;25~art5 · fonte del testo

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