Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I buoni agrari emessi dal Monte dei Paschi di Siena in conformita' della legge 21 giugno 1869, n. 5160, che autorizza la formazione di societa' ed istituti di credito agrario, cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1911. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1921 saranno prescritti a favore dell'istituto. Sino al 31 dicembre 1911 l'istituto predetto potra' fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge predetta, che per esso soltanto continuera' ad aver vigore per il detto periodo di tempo.
[7]La circolazione dei buoni agrari del Monte dei Paschi di Siena non potra' eccedere l'ammontare, che sara' determinato da nuovo accertamento da farsi entro il 31 dicembre 1906.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]F. Cocco-Ortu.
[12]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
