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[1]Nel caso che il termine del quinquennio fosse scaduto dopo il 10 giugno 1940-XVIII, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso, a decorrere dalla data di scadenza, un nuovo termine nei modi e nella misura indicati all'articolo precedente.
[2]La disposizione del presente articolo non si applica tuttavia, agli atti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' avvenuto il pagamento delle imposte normali.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1943 al 22 dicembre 2008
