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Durante il periodo di guerra e nei cinque anni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra il termine del quinquennio previsto dagli articoli 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491, sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano e dagli articoli 40 e 41 della tabella B allegata alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, puo' essere prorogato per un termine uguale o anche ridotto, con provvedimento insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allorche' il mancato compimento delle opere di bonifica aia dovuto a giustificate cause eccezionali.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1943 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-01-07;35~art1 · fonte del testo

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