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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' concessa la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale per il periodo di venticinque anni, ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le societa' cooperative che, in conformita' del piano regolatore di Littoria, abbiano, anche dopo il termine del 6 giugno 1940-XVIII, fissato dall'art. 5 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1152, ma non oltre il 6 giugno 1945-XXIII, compiute le costruzioni di case per abitazioni civili, uffici o negozi, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso la decorrenza dell'esenzione stessa dal 7 giugno 1940-XVIII.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 dicembre 1940-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLIONI - GORLA - GRANDI - DI REVEL
[13]Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
