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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' prorogato a tutto il 31 luglio 1910 il termine stabilito dall'art 97 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, per la presentazione al cambio delle vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, in quelle di nuovo tipo coll'interesse annuo dei 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
