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[1]Il ministro delle finanze pubblichera' le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che, agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti.

[2]L' inosservanza di tali obblighi e ogni irregolarita' nell'adempimento di essi, in quanto il fatto non costituisca una delle contravvenzioni gia' previste e punite dalla legge doganale saranno punite con pena pecuniaria nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 81 della legge stessa.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 30 giugno 1908.

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]F. Cocco-Ortu. Carcano.

[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-30;308~art2 · fonte del testo

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