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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine indicato nell'art. 7 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, relativo alla provvista dei fondi per le spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, e' prorogato al 31 gennaio 1909.
[7]Restano in conseguenza prorogate, fino a quando non sia altrimenti provveduto, le disposizioni dell'art. 3 della legge su citata.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
