Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 58 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' sostituito il seguente:
[2]«Il capitale iniziale di sei milioni insieme ai frutti formera' il fondo di garanzia. Sara' da principio adoperato quale capitale di esercizio per fare ai danneggiati i mutui di favore, di che all'art. 17. A misura che si rendera' disponibile sara' impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
[3]«Tale impiego, in ogni caso, dovra' essere completato dopo scaduti i termini stabiliti dall'art. 24 per la concessione dei mutui e per la somministrazione rateata delle somme mutuate».
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
