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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogato di mesi 20, a decorrere dal 27 marzo 1941-XIX, il termine stabilito con l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1139, per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce.
[9]Le costruzioni di cui all'art. 6 del sovracitato Regio decreto-legge usufruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 26 marzo 1941-XIX, ma entro il 26 novembre 1942-XXI, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio di esenzione dal 27 marzo 1941-XIX.
[10]E' estesa inoltre per tutta la durata della proroga l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 7 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, relativa alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria elevata alla misura di L. 20 per ogni atto di trapasso di immobili al Comune e per ogni trascrizione in dipendenza dell'esecuzione del piano regolatore.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 16 febbraio 1942-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GORLA - GRANDI - Di REVEL - BOTTAI
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 20 marzo 1942 al 1 ottobre 1949
