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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogato fino a due anni dalla cessazione dello stato di guerra il termine assegnato con legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1950, per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2168.
[9]E' prorogato per la stessa durata il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7, del su citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770.
[10]Le costruzioni di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 9 novembre 1939-XVIII, ma entro i due anni dalla cessazione dello stato di guerra, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 25 marzo 1943-XXI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - BENINI - DE MARSICO - ACERBO - CINI
[15]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 5 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
