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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogato di anni due dal 10 novembre 1939-XVIII il termine assegnato con R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2168, per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Firenze relativo alla zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.
[9]E' contemporaneamente prorogato il privilegio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del su citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770.
[10]Le costruzioni di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 9 novembre 1939-XVIII, ma entro il 9 novembre 1941-XX, ferma restando ad ogni effetto in tal caso la decorrenza del venticinquennio dal 9 novembre 1939-XVIII.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - SERENA - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 8 gennaio 1940 al 20 maggio 1943
