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[1]Il primo comma dell'art. 317 del testo unico delle leggi pel terremoto del 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, e' sostituito dal seguente: «La concessione di mutui da parte del Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908 cessera' quando saranno state deliberate tutte le domande ad esso presentate, e debitamente documentate, entro i termini prefissi dalla vigente legislazione sui terremoti. «Le domande per la utilizzazione di residuali diritti a mutuo, entro il limite della somma chiesta a mutuo con la domanda principale, ed apportati in termini, nonche' quelle per la corresponsione del costo dell'area, e del 12 per cento sull'importo dei lavori eseguiti, avanzate al Consorzio in data posteriore al 31 dicembre 1931, potranno essere accolte, qualora risultino presentate entro quattro mesi dalla notifica, del Consorzio agli interessati, dell'eseguito collaudo dei lavori da parte del Genio civile. «Restano fermi i termini per la esecuzione dei lavori, prescritti dalla vigente legislazione sui terremoti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Mosconi - Di Crollalanza.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
