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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogato al 31 dicembre 1940-XIX il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, entro il quale le aziende e gli enti di cui al primo comma di detto articolo dovevano sottoporre alla approvazione del Ministero, cui spettano i poteri di vigilanza o di tutela, le determinazioni adottate per l'applicazione, al trattamento di quiescenza o previdenziale dei propri dipendenti, di benefici analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 5 e 10 del R decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 20 marzo 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - MUTI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
