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[1]E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il periodo di funzionamento dei Provveditorati istituti, con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle oliere pubbliche nelle isole della Sicilia e della Sardegna, di cui ai numeri 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto legge 7 luglio 1925-III, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e mantenuti in vita fino al 30 giugno 1937-XV, con R. decreto legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, e fino al 30 giugno 1940, con R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127.

[2]Rimangono ferme le facolta' e le attribuzioni ad essi conferite coi citati Regi decreti-legge.

Testo in vigore dal 8 maggio 1940 al 22 dicembre 2008

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