Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' autorizzata, in aggiunta al fondo consolidato pel bilancio del Ministero della guerra, l'assegnazione di L. 80,000 da stanziarsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per L. 30,000 al capitolo n. 61-bis «Spesa per l'inchiesta pei servizi dipendenti dal Ministero della guerra» dell'esercizio 1907-908, e per L. 50,000 al capitolo n. 66-bis dell'esercizio 1908-909 con la stessa denominazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Giolitti. Casana. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2010
