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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il sussidio straordinario di esercizio accordato con legge 8 luglio 1929, n. 1225, alla Societa' di elettricita' e delle piccole ferrovie di Abbazia, nella misura di annue L. 150.000, e' prorogato per un biennio e cioe' dal 1° gennaio 1932 al 31 dicembre 1933. Il sussidio stesso sara' corrisposto con le modalita' e le garanzie di cui alla legge sopracitata. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Ciano - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
