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Per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio e a combustione interna, nonche' per le loro parti di ricambio, che si esportano, e' ulteriormente prorogato, nella stessa misura ed alle stesse condizioni, dal 1° gennaio 1941-XIX al 31 dicembre 1942-XXI, il beneficio della restituzione dei diritti previsto dal R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 211.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
