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[1]All'art. 2 sono aggiunti i seguenti commi:
[2]«Per sopperire, a nuove o maggiori spese, che si rendessero necessarie nelle Colonie, e per far fronte alle quali non potesse provvedersi con l'avanzo, ne' con le entrate proprie della Colonia, parte del contributo consolidato suddetto, da fissarsi per ogni esercizio finanziario con la legge del bilancio del Ministero delle colonie, verra' iscritto nello stato di previsione del Ministero medesimo, ad uno speciale capitolo delle spese effettive straordinarie, avente la denominazione: «Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle Colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, ne' con gli avanzi dei rispettivi bilanci».
[3]«I mandati che il Ministero delle colonie emettera' su detto fondo dovranno contenere la clausola della convertibilita' in quietanza di entrata coloniale con imputazione a uno speciale articolo, da iscrivere «per memoria» nei bilanci dell'entrata per ciascuna Colonia, denominato: «Sovvenzione straordinaria del Ministero delle colonie per sopperire a nuove o maggiori spese nelle Colonie».
[4]«Il Governatore con suo decreto iscrivera' nella parte passiva del bilancio, istituendo, ove occorra, anche nuovi articoli, le somme corrispondenti a tali versamenti e rappresentanti le nuove o maggiori spese da effettuarsi».
Testo in vigore dal 2 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
