La Commissione di cui al precedente articolo puo', con provvedimento del proprio presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari. I pareri adottati dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria, per le deliberazioni di sua competenza.
Testo vigente dal 22 dicembre 1948
